Superbonus 110% e le novità introdotte dal PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 26 aprile 2021
Solo qualche settimana fa è stato approvato in Consiglio dei ministri il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del 26 aprile 2021 che indica quelli che saranno i futuri parametri e le rispettive scadenze riguardanti questo tipo di incentivo
Superbonus, che cos’è?
Il Superbonus 110 è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio 128/2020 che va ad incrementare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi volti a migliorare il patrimonio edilizio esistente innalzandone la classe energetica o a ridurre il rischio sismico.
La detrazione è riconosciuta ai singoli privati nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i beneficiari possono optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, o per un contributo sotto forma di sconto anticipato (sconto in fattura) dai fornitori di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, di importo non superiore al corrispettivo dovuto.
i soggetti beneficiari delle detrazioni 110%:
- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
- istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
Tra le ultime novità che riguardano l’ecobonus 110, introdotte nel dl rilancio, c’è anche l’estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/8 abitazioni in ville
- A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici
Il Bonus riconosce tre diverse tipologie di interventi inclusi, definite “trainanti”, e sono:
- lavori di isolamento termico delle superfici;
- lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- lavori di riduzione del rischio sismico.
I primi due tipi di interventi “trainanti”, destinati cioè alla riqualificazione energetica, danno la possibilità ai singoli proprietari di estendere il bonus 110% anche ad alcuni interventi minori “trainati”, come ad esempio la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus, quando scadrà?
Secondo le ultime dichiarazioni ministeriali, la proroga sarà finanziata con la legge di bilancio del 2022.
Così il testo del PNRR “[…] per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni al 2030, si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta (articolo 119 del Decreto Rilancio) dal 2021 al 2023. […] Il sostegno sarà fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni e disponibili per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali.”
Queste, dunque, le nuove date di scadenza:
- al 30 giugno 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, a condizione almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022;
- al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno precedente.
Restano invariate invece, le possibilità di intervento a seconda della proprietà di beni e immobili, illustrate così dal documento:
“La misura riguarda interventi effettuati su zone comuni, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e unità plurifamiliari con uno o più accessi indipendenti dall’esterno, nonché su singole unità immobiliari.”
Nello specifico, ogni intervento deve mantenere in previsione l’aumento di due classi energetiche, dimostrabili in seguito attraverso l’attuazione dell’APE (certificazione energetica), per la quale è utilizzabile il software gratuito DOCET di ENEA in collaborazione con l’Istituto Tecnologie Costruzione CNR:
“Sono inclusi nella misura numerosi interventi, quali soluzioni per l’isolamento, infissi efficienti, sostituzione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e installazione di impianti per la generazione di energia rinnovabile. L’ammissibilità degli interventi è condizionata ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, dimostrabile tramite il confronto con l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, equivalente ad un risparmio energetico medio (in relazione ad un consumo medio annuo di energia primaria dell’edificio residenziale) di circa 240 kWh/mq e ad un risparmio minimo atteso (sia energetico che di emissioni) del 30-40%”.
Nella relazione, inoltre, troviamo delle specifiche inerenti all’intenzione di semplificare il Superbonus andando addirittura a prevedere una sostituzione degli attuali bonus con un’unica aliquota del 75% per bonus ristrutturazioni ed ecobonus.
Così il testo:
“La misura del superbonus del 110 per cento deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75 per cento, modificando l’articolo16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni.”
Appare dunque chiara la volontà di semplificare ai cittadini le pratiche per usufruire delle agevolazioni, rese necessarie dal forte impatto economico avuto dalla pandemia.